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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 78
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Limiti degli aumenti delle pene principali

(1)

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

In deroga a quanto previsto da questo numero la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la somma di € 7.746, ovvero la somma di € 30.987 se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata dall'art. 133 bis, secondo comma, c.p. a norma dell'art. 58, comma 4, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

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