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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 9
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Delitto comune del cittadino all'estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo (...

Note:
(1)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(2)

Le parole: «a danno di uno Stato estero», sono state sostituite dalle attuali: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» dall'art. 5 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

(3)

Il segno di interpunzione «,» e la soppressione della congiunzione «e» sono state disposte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 195.

(4)

Le parole: «, 648 e 648 ter.1» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 195.

(5)
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