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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 31
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una...

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