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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 22
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ergastolo

(1) (2)

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati ...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.

(2)

Si veda la sentenza Corte EDU, sez. I, 13 giugno 2019, Viola c. Italia (n. 2) che ha disposto in merito alla compatibilità convenzionale del c.d. ergastolo ostativo previsto dall'ordinamento italiano (artt. 22 c.p., 4 bis e 58 ter ord. penit.). La Corte EDU, chiamata a pronunciarsi per la prima volta sul punto, ha riscontrato la violazione dell'art. 3 della Convenzione. In particolare, la Corte ha affermato che, per effetto del regime applicabile alla pena inflitta al ricorrente M.Viola, le sue possibilità di liberazione risultano eccessivamente limitate: un tale assetto non soddisfa i criteri che consentono di ritenere “riducibile” una pena perpetua e si traduce nella violazione del principio di dignità umana, desumibile dall'art. 3 ma immanente all'intero sistema convenzionale. La Corte ha precisato che la decisione non può essere interpretata nel senso di garantire al ricorrente la possibilità di una immediata liberazione.

(3)

Per l'individuazione dei relativi istituti penitenziari si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634.

(5)

Si veda l'art. 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, che così dispone:

«8. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4 ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

«2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

«3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.».

(6)

Il terzo e il quarto comma di questo articolo sono stati abrogati dall'art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634.

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