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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 5
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ignoranza della legge penale

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (473) (1).

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'incostituzionalità di questo articolo, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

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