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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 36
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Pubblicazione della sentenza penale di condanna

(1)

La sentenza di condanna alla pena di morte (2) o all'ergastolo (...

Note:
(1)

Si veda il R.D.L. 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla pubblicazione delle sentenze penali nei giornali.

(2)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(3)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 37, comma 18, lett. a), n. 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111.

(4)

Le parole: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.» sono state aggiunte dall'art. 67, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

(5)

Le parole: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia», aggiunte dall'art. 2, comma 216, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, sono state poi soppresse dall'art. 37, comma 18, lett. a), n. 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111.

(6)

Per altri casi di pubblicazione si vedano le seguenti disposizioni:

a) art. 9 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, in tema di reati commessi mediante pubblicazione in un periodico;

b) art. 6 della L. 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

c) artt. 28, quinto comma, e 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, in tema di violazioni alla citata legge;

d) art. 6 della L. 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme sulla tutela delle opere d'arte;

e) art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova disciplina sui reati fiscali;

f) art. 26 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251, recante disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli pericolosi;

g) art. 76 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

h) art. 13 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

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