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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 15
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito (1)...

Note:
(1)

Si veda l'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, di cui si riporta il testo, come modificato dall'art. 95 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.:

«9. (Principio di specialità). Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

«Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

«Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.».

(2)

Si veda l'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, come modificato dall'art. 95 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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