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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 23
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Reclusione

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni (1), ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati (2), con l'obbligo del lavoro...

Note:
(1)

Si veda l'art. 442, secondo comma c.p.p., il quale, in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato, stabilisce che la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze sia diminuita di un terzo.

(2)

Per l'individuazione dei relativi istituti penitenziari si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Si veda inoltre l'art. 95 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti, il quale stabilisce che la pena detentiva comminata al condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

(3)

Gli artt. 20 e 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, prevedono rispettivamente l'obbligo del lavoro negli istituti penitenziari e la possibilità per i detenuti di essere assegnati al lavoro all'esterno.

(4)

Questo comma deve ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634, recante modificazioni alle norme del codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale.

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