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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 53
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Uso legittimo delle armi

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale (357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro...

Note:
(1)

Questo comma è stato così modificato dall'art. 14 della L. 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(2)

Si vedano: la L. 4 marzo 1958, n. 100, sull'uso delle armi da parte della polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e zone di vigilanza; l'art. 41 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, che prevede il divieto di portare armi da parte degli agenti carcerari se non in casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore e la L. 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

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