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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 62
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (633), le circostanze seguenti:

...

Note:
(1)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

(2)

Le parole: «, o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati.» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 92, comma 2 bis, del D.L.vo n. 150/2022, tali disposizioni in materia di giustizia riparativa si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

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