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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 17
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Pene principali: specie

(1)

Le pene principali stabilite per i delitti (5, 6...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.

(2)

La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

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