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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 35 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

(1)

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 123 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Le parole: «e direttore generale» sono state così sostituite dalle attuali: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» dall'art. 15, comma 3, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

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