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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 42
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto...

Note:
(1)

L'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, prevede che nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

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