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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 3 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Principio della riserva di codice

(1)

Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.

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