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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 7
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Reati commessi all'estero

È punito secondo la legge italiana (112) il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati (...

Note:
(1)

La parola: «italiano» è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2)

Si veda anche l'art. 48 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il quale stabilisce che per i reati, previsti dalla suindicata legge, commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, si applichi la legge italiana.

(3)

Si veda l'art. 22, primo comma, della L. 27 maggio 1929, n. 810 che ha reso esecutivo il trattato fra la Santa Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929, il quale stabilisce che a richiesta della Santa Sede, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

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