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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 196 quinquies
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Dell’atto del processo redatto in formato elettronico

(1)

L'atto del processo è (2) redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici...

Note:
(1)

A norma dell'art. 35, comma 2, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

A norma dell'art. 35, comma 3, del citato decreto, davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, tali disposizioni, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

(2)

La parola: «è» è stata inserita dall'art. 4, comma 5, lett. b), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

La parola: «ed» è stata inserita dall'art. 4, comma 5, lett. b), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: «anche dal presidente» sono state così sostituite dalle attuali: «secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice» dall'art. 4, comma 5, lett. b), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(5)

Questyo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 5, lett. b), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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