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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 153
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale

(1)

La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 9, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 153 - Rilascio del titolo esecutivo

Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto (131-135 c.p.c.). La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.».

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