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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 196 quater
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti

(1)

Il (2) deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a...

Note:
(1)

A norma dell'art. 35, comma 2, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Le disposizioni di cui a questo articolo si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 3, del citato decreto, davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, tali disposizioni, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

(2)

Le parole: Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il sono state così sostituite dalla seguente: Il dall'art. 35, comma 3, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41.

A norma dell'art. 35, comma 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

(3)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 4, comma 5, lett. a), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: del pubblico ministero, sono state inserite dall'art. 35, comma 3, lett. a), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41.

A norma dell'art. 35, comma 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

(5)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 5, lett. a), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 35, comma 3, lett. b), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41.

A norma dell'art. 35, comma 4, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 2023, n. 41, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

(7)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 5, lett. a), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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