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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 159 ter
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore

(1) (2)

Colui che, prima che il creditore abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 14, comma 1, lett. a bis), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

(2)

A norma dell'art. 23, comma 11 bis, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132, il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo, ai sensi di questo articolo, può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.

(3)

Le parole: «abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli» sono state così sostituite dalle attuali: «abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli» dall'art. 4, comma 4, lett. c), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: «deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia» sono state così sostituite dalle attuali: «iscrive a ruolo il processo depositando una copia» dall'art. 4, comma 4, lett. c), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(5)

Le parole: «Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede» sono state così sostituite dalle attuali: «Quando all'iscrizione a ruolo procede» dall'art. 4, comma 4, lett. c), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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