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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 173 quater
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato

(1)

L'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 591 bis del codice (2) deve contenere...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 3 ter, lett. d), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 5, lett. e), n. 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(2)

Le parole: «terzo comma dell'articolo 591 bis del codice» sono state così sostituite dalle attuali: «quarto comma dell'articolo 591 bis del codice» dall'art. 4, comma 11, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 11, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

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