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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 135
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Invio di copie alle parti

(1)

Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del...

Note:
(1)

Questo articolo, così sostituito dall'art. 4 della L. 7 febbraio 1979, n. 59, è stato abrogato dall'art. 4, comma 6, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

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