News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 169 bis
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione

(1)

Con il decreto di cui all'articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 8 della L. 3 agosto 1998, n. 302 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3 ter, lett. b), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 1, comma 5, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Si riporta l'articolo precedente:

«169 bis . (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). Con il decreto di cui all'articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?