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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 155 quinquies
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Accesso alle banche dati tramite i gestori

(1)

Se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492 bis del codice, quando le strutture...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 19, comma 2, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 9, lett. e), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 155 quinquies - Accesso alle banche dati tramite i gestori

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155 quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente , previa autorizzazione a norma dell'articolo 492 bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155 quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155 quater, primo comma ».

(3)

La parola fra parentesi quadrate è stata soppressa dall'art. 14, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

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