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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 168
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita

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I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita (533...

Note:
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Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 10, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«168. Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita - I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione .

Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione con decreto disponga la sospensione.

Sul ricorso il giudice dell'esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.».

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