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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 173 bis
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto

(1)

L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 3 ter, lett. d), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 5, lett. e), n. 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3 sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

(2)

Questo numero è stato inserito dall'art. 14, comma 1, lett. e), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

(3)

La parola: «quarantacinque» è stata così sostituita dall'attuale: «trenta» dall'art. 14, comma 1, lett. e), n. 2), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 4, comma 11, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(5)

Le parole: «a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi» sono state così sostituite dalle attuali: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria» dall'art. 25, comma 2, lett. a), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell'art. 25, comma 5, della stessa legge, tali disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 265 del 14 novembre 2011).

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 11, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

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