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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 118
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Motivazione della sentenza

(1)

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione...

Note:
(1)

Si veda l'art. 58, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che così dispone: «2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 52, comma 5, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

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