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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 155 bis
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Archivio dei rapporti finanziari

(1)

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492 bis, quarto ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 19, comma 2, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 19, comma 6 bis, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

(2)

La parola: «secondo» è stata così sostituita dalla attuale: «quarto» dall'art. 4, comma 9, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

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