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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 165
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Partecipazione del creditore al pignoramento

(1)

All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, dall'art. 20 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Si riporta l'articolo precedente:

«165. (Assistenza del creditore al pignoramento). Il creditore istante può assistere a sue spese alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli artt. 513 e 518 del codice».

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