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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 152
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali

(1)

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 42 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

(2)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 52, comma 6, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111. A norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto legge, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 20 novembre 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo periodo.

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