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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 103
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Termine per l'intimazione al testimone

L'intimazione di cui all'art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni (1) prima dell'udienza in cui sono chiamati a...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta l'articolo precedente:

«103. (Termine per l'intimazione al testimone). L'intimazione di cui all'art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno tre giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire.

«Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di urgenza».

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