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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 187 bis
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti

(1)

In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari,...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 4 novies, lett. b), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

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