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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 152 bis
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Liquidazione di spese processuali

(1)

1. Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 42, della L. 12 novembre 2011, n. 183. Tale disposizione si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2012).

(2)

Le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono state così sostituite dalle attuali: «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.» dall'art. 1, comma 31, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

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