News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 164 ter
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo

(1) (2)

Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 18, comma 2 bis, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell'art. 18, comma 3, dello stesso provvedimento tali disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).

(2)

La precedente rubrica: «Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo» è stata così sostituita dall'attuale, dall'art. 4, comma 4, lett. d), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, lett. d), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: «per mancato deposito della nota di» sono state così sostituite dalle attuali: «per mancata» dall'art. 4, comma 4, lett. d), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?