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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 166
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Modalità della custodia

Il giudice dell'esecuzione (1) dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati (520 ss....

Note:
(1)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice dell'esecuzione» dall'art. 131 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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