News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 174
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell’offerente

(1)

Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza (43 c.c.) o...

Note:
(1)

La precedente rubrica: «Dichiarazione di residenza dell'offerente» è stata così sostituita dall'attuale, dall'art. 4, comma 4, lett. e), n. 3), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

Le parole: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale» sono state inserite dall'art. 4, comma 4, lett. e), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149 bis del codice» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 4, lett. e), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?