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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 196
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo

(1)

Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli artt. 825 ultimo comma e ...

Note:
(1)

Articolo abrogato dall'art. 17, comma 2, della L. 5 gennaio 1994, n. 25, a decorrere dal 18 aprile 1994.

Per effetto dell'art. 27 della citata legge, qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 25/1994, e il termine previsto da questo articolo sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

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