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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1298
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Le disposizioni degli artt. 257, 571, 871, 1034 si applicano anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alle leggi anteriori.

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