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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1276
Rimozione di cose sommerse

Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli artt. 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del codice.

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