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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1225
Omissione di provvedimenti profilattici

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da € 51 ad € 516 ...

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

(2)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

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