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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1208
Richiesta di protezione ad autorità straniera

Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in Paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 ad € 1.549 ...

Note:
(1)

Le originarie parole: «con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono sostituite dalle attuali: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni» dall'art. 14, comma 11, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)

Le originarie parole: «la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono state così sostituite dalle attuali: «si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni», dall'art. 14, comma 11, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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