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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1295
Trasporto per conto proprio

La nave provvista del certificato provvisorio di cui all'art. 1286 può essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall'ispettorato di porto sul certificato medesimo.

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