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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1213
Inosservanza di norme di polizia di bordo

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 ad € 6.197 ...

Note:
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Le originarie parole: «se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila» sono state così sostituite dalle attuali: «se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni», dall'art. 14, comma 14, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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