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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1259
Potere disciplinare in caso di perdita della nave

(1)

Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero.

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 20, comma 3, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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