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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1224
Imbarco eccessivo di passeggeri

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con sanzione amministrativa di € 51 (1) per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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