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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1226
Imbarco di passeggeri infermi

Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero...

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

(2)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

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