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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1243
Dichiarazione di opposizione e di impugnazione

(1)

Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 9 luglio 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

(2)

Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.

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