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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1277
Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio

Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell'art. 95, secondo comma, e nell'art. 100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.

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