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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1227
Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto in mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli artt. 510, 993, è punito con sanzione amministrativa fino ad € 103 ...

Note:
(1)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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