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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1215
Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da € 516 ad €...

Note:
(1)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

(2)

L'originaria contravvenzione è stata depenalizzata dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706. L'importo della sanzione pecuniaria è stato così quintuplicato dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3)

La misura della pena pecuniaria, già moltiplicata per 40 dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, è stata così quintuplicata dall'art. 113 L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

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