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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 1236
Obbligo di denuncia e di relazione

(1)

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria,...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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